Cosa è l’IMU
“L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing”.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze dello Stato italiano.
Errori nella denominazione
- Significato “IMU”: imposta municipale propria.
- L’acronimo è errato perché l’acronimo di Imposta Municipale Propria è IMP.
Se l’acronimo fosse stato così creato “Imposta MUnicipale propria”, non si tratterebbe di un acronimo ma di un gioco di parole errato.
Il nome corretto quindi, dovrebbe essere IMP e non IMU.
- L’imposta inoltre non è municipale ma statale. E’ infatti lo Stato ad averla creata e a regolarla. L’importo spetta al Comune ma è lo Stato ad “imporla”, pertanto “l’imposta” è statale.
- Conseguentemente non è neanche municipale “propria”, perché non appartiene al Municipio.
- Inoltre, nelle piccole città non esistono i municipi, eppure gli immobili presso tali città sono comunque soggetti ad IMU. L’errore deriva probabilmente dal fatto che, chi non è un professionista, denomina erroneamente i Comuni come municipi, ma i Comuni più grandi hanno al loro interno i municipi. E’ pertanto abbastanza evidente che siamo oggettivamente di fronte ad una serie di errori a cascata.
Pertanto, per concludere, o l’IMU non è municipale, oppure l’IMU non dovrebbe essere dovuta nelle città senza municipi.
Art.53 della Costituzione italiana
Articolo 53 della Costituzione italiana:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.“
Fonte: Senato della Repubblica Italiana.
Adesso analizziamo le due indicazioni di tale articolo costituzionale.
- “in ragione della loro capacità contributiva“.
Significa che i cittadini devono concorrere alle spese dello Stato tramite tassazione SOLO in base alla propria capacità di contribuire a tali spese. L’articolo costituzionale infatti, non prevede altri motivi per concorrere alle spese dello Stato.
La capacità di contribuire, ovviamente persiste solo se concreta e reale e non anche se teorica e inventata da qualcuno.
Pertanto, affinché il cittadino sia in grado concorrere alle spese dello Stato, è necessario che abbia a disposizione del denaro o un bene liquido.
Tassare quindi una entrata in denaro è costituzionalmente legittimo.
Tassare invece una cosa che si possiede e/o si è acquistata nel passato, quando si disponeva di capacità di spesa (e quindi di contribuzione), è illegittimo.
- “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.“
Le imposte devono essere progressive.
“Progressività” significa che chi guadagna di più, paga di più sia come valore assoluto, sia come valore relativo.
Esempio di imposta progressiva: chi guadagna 100 paga 40 (40%). Chi guadagna 200 non paga 80 (40%), ma 120 (60%).
Sostenere, che ad essere progressivo debba essere il sistema tributario, e non le singole imposte, significa sostenere che le imposte possono non essere progressive. Ma la giurisprudenza ha ritenuto più volte che l’IRPEF dovesse mantenere la progressività a causa dell’art. 53 cost.
L’applicazione della stessa norma costituzionale non può certo applicarsi in modo differente in base alla denominazione dell’imposta.
L’IMU rispetta l’art. 53 della Costituzione?
E’ arrivato il momento di verificare se l’IMU rispetti le due disposizioni dell’art.53 della costituzione italiana.
“in ragione della loro capacità contributiva“.
Il patrimonio immobiliare che viene tassato dall’IMU, per definizione stessa, non è capacità di contribuire. Per contribuire infatti, occorre che il bene con cui si contribuisce sia liquido (cioè scambiabile con beni e servizi), ma gli immobili ovviamente non sono un bene liquido, cioè “spendibile”.
Il possesso di un immobile mostra solo che molto probabilmente (senza certezza), vi era capacità contributiva in un’epoca passata indefinita.
Anzi, se l’immobile è stato acquistato tramite mutuo, cioè indebitandosi, si dimostra che non vi era capacità contributiva.
“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.“
Ovviamente l’IMU non è una imposta progressiva.
L’IMU infatti, non varia in base al reddito o al valore patrimoniale immobiliare, ma è calcolata solo in base al valore del patrimonio. Anzi, paradossalmente, le aliquote dell’IMU variano in base a centinaia di fattori, ma mai in base all’ammontare patrimoniale che si tassa.
Conclusione
Alla luce del testo costituzionale, molto breve e chiaro, la normativa IMU viola oggettivamente e palesemente entrambi i principi dell’art. 53 della Costituzione italiana, essendo svincolata dalla capacità contributiva ed essendo non progressiva.
Conseguenze
Le conseguenze pratiche giuridiche dell’incostituzionalità dell’IMU sono le seguenti:
- IMU non è applicabile. Pertanto, non dovrebbe essere più riscossa.
- Lo Stato italiano, dovrebbe restituire per intero, tutte le somme percepite indebitamente dai privati che hanno versato l’IMU fin dalla sua entrata in vigore, oltre gli interessi.
Questo è un commentary, pertanto riflette il punto di vista dell'autore.
Analisi giuridica sulla costituzionalità dell’IMU
Cosa è l’IMU
“L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing”.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze dello Stato italiano.
Errori nella denominazione
Se l’acronimo fosse stato così creato “Imposta MUnicipale propria”, non si tratterebbe di un acronimo ma di un gioco di parole errato.
Il nome corretto quindi, dovrebbe essere IMP e non IMU.
Pertanto, per concludere, o l’IMU non è municipale, oppure l’IMU non dovrebbe essere dovuta nelle città senza municipi.
Art.53 della Costituzione italiana
Articolo 53 della Costituzione italiana:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.“
Fonte: Senato della Repubblica Italiana.
Adesso analizziamo le due indicazioni di tale articolo costituzionale.
Significa che i cittadini devono concorrere alle spese dello Stato tramite tassazione SOLO in base alla propria capacità di contribuire a tali spese. L’articolo costituzionale infatti, non prevede altri motivi per concorrere alle spese dello Stato.
La capacità di contribuire, ovviamente persiste solo se concreta e reale e non anche se teorica e inventata da qualcuno.
Pertanto, affinché il cittadino sia in grado concorrere alle spese dello Stato, è necessario che abbia a disposizione del denaro o un bene liquido.
Tassare quindi una entrata in denaro è costituzionalmente legittimo.
Tassare invece una cosa che si possiede e/o si è acquistata nel passato, quando si disponeva di capacità di spesa (e quindi di contribuzione), è illegittimo.
Le imposte devono essere progressive.
“Progressività” significa che chi guadagna di più, paga di più sia come valore assoluto, sia come valore relativo.
Esempio di imposta progressiva: chi guadagna 100 paga 40 (40%). Chi guadagna 200 non paga 80 (40%), ma 120 (60%).
Sostenere, che ad essere progressivo debba essere il sistema tributario, e non le singole imposte, significa sostenere che le imposte possono non essere progressive. Ma la giurisprudenza ha ritenuto più volte che l’IRPEF dovesse mantenere la progressività a causa dell’art. 53 cost.
L’applicazione della stessa norma costituzionale non può certo applicarsi in modo differente in base alla denominazione dell’imposta.
L’IMU rispetta l’art. 53 della Costituzione?
E’ arrivato il momento di verificare se l’IMU rispetti le due disposizioni dell’art.53 della costituzione italiana.
“in ragione della loro capacità contributiva“.
Il patrimonio immobiliare che viene tassato dall’IMU, per definizione stessa, non è capacità di contribuire. Per contribuire infatti, occorre che il bene con cui si contribuisce sia liquido (cioè scambiabile con beni e servizi), ma gli immobili ovviamente non sono un bene liquido, cioè “spendibile”.
Il possesso di un immobile mostra solo che molto probabilmente (senza certezza), vi era capacità contributiva in un’epoca passata indefinita.
Anzi, se l’immobile è stato acquistato tramite mutuo, cioè indebitandosi, si dimostra che non vi era capacità contributiva.
“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.“
Ovviamente l’IMU non è una imposta progressiva.
L’IMU infatti, non varia in base al reddito o al valore patrimoniale immobiliare, ma è calcolata solo in base al valore del patrimonio. Anzi, paradossalmente, le aliquote dell’IMU variano in base a centinaia di fattori, ma mai in base all’ammontare patrimoniale che si tassa.
Conclusione
Alla luce del testo costituzionale, molto breve e chiaro, la normativa IMU viola oggettivamente e palesemente entrambi i principi dell’art. 53 della Costituzione italiana, essendo svincolata dalla capacità contributiva ed essendo non progressiva.
Conseguenze
Le conseguenze pratiche giuridiche dell’incostituzionalità dell’IMU sono le seguenti:
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